Credito d’imposta R&S Innovazione Tecnologica, Attività di Design ed ideazione estetica
OBIETTIVI E FINALITÀ La legge di Bilancio 2021 ( art.1, commi 1064-1066) ha prorogato con alcune modifiche il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologia 4.0 ed in altre attività innovative con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
La finalità di tale agevolazione consiste nel concedere un credito d’imposta per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, per l’acquisizione di nuove conoscenze in ambito scientifico o tecnologico, mediante analisi di proprietà e strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza prevedere un’applicazione o utilizzo particolare a breve termine, ovvero per l’individuazione delle possibili applicazioni delle nuove conoscenze acquisite dalla ricerca fondamentale oppure individuazione di nuove soluzioni a un predeterminato scopo o obiettivo pratico
A tal fine
1) sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al Credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente ''Disciplina degli aiuti di Stato favore di ricerca, sviluppo e innovazione'';
2) sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al Credito d’imposta le attività, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
3) sono considerate attività innovative ammissibili al Credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari;
DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI Possono accedere al Credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al Credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO: SPESE AMMISSIBILI a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del Credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale;nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività di produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;
c) i costi per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al Credito d’imposta . Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, il costo ammissibile ai sensi del periodo precedente è maggiorato del 50 per cento. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa; si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate [ndr: probabile refuso: collegate] da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; la maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al Credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze4settembre1996;
d) i costi sostenuti per l'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro in ciascun periodo d'imposta e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al Credito d’imposta. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili i costi per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.
e) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al Credito d’imposta , nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) o alle spese indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre1996;
f) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al Credito d’imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
ATTIVITA’ DI INNOVAZIONE TECNOLOGIA: SPESE AMMISSIBILI a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del Credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al Credito d’imposta . Si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività commissionate a università e istituti di ricerca;
d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al Credito d’imposta , nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) o alle spese indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre;
e) costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al Credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
ATTIVITA’ DI DESIGN ED IDEAZIONE ESTETICA; SPESE AMMISSIBILI a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al Credito d’imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del Credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al Credito d’imposta , compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al Credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività eventualmente commissionate a università e istituti di ricerca;
d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al Credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c);
e) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al Credito d’imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA E INTENSITA’ DI AIUTO Per le attività di R&S agevolabili il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure :
- in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 4mln di euro.
Per le imprese operanti nel Mezzogiorno, fermo rimanendo il limite massimo di 4mln di euro, le aliquote del credito d’imposta risultano essere pari a :
- 25% per le grandi imprese ;
- 35% per le medie Imprese;
- 45% per le piccole imprese
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto :
- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo ol al 15% in caso di obiettivo transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 2mln euro.
Per le attività di design e ideazione estetica il credito d’imposta è riconosciuto :
- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 2mln euro.
Va evidenziato che:
1 la base di calcolo del credito d’imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili
2 il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d’imposta sia diverso da 12 mesi;
3 il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
DOCUMENTAZIONE IDONEA A FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA Ai fini del riconoscimento del Credito d’imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del Credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del Credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.