OBIETTIVI E FINALITÀ L’articolo 1, commi 1051-1063 della legge n.178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) propone una nuova versione, con alcune novità rispetto al passato, del credito d’imposta per i nuovi investimenti introdotto dall’articolo 1, commi 184-197 della Legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020).
Il “vecchio credito d’imposta“( Legge 160/2019) riguardava gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal periodo 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con estensione fino al 30 giugno 2021 per i cosiddetti investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2020 mentre il rinnovato credito d’imposta di cui alla Legge di bilancio 2021 ( Legge 178/2020),riguarda gli investimenti effettuati già a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022.
CREDITO D’IMPOSTA LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021) DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI
Il nuovo credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 ( art.1, dal comma 1051-1058) presenta le stesse caratteristiche soggettive del vecchio credito d’imposta con esclusione per le imprese in stato di liquidazione volontaria, in fallimento, in liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e senza continuità aziendale e altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al Decreto Legislativo n.14/2019 , oltre alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi.
CREDITO D’IMPOSTA LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021) INVESTIMENTI AGEVOLABILI E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA Sul piano oggettivo la legge di Bilancio 2021 ( comma 1053) conferma tutti i limiti del precedente credito ma per quanto concerne i beni agevolabili viene introdotta una importante novità relativa alla inclusione nel campo credito d’imposta ordinario ( ovvero beni non Industria 4.0) anche dei beni immateriali strumentali ( anch’essi non Industria 4.0) quali , ad esempio , i software.
Ma è soprattutto nella misura del credito d’imposta che la Legge di bilancio 2021 presenta delle importanti novità rispetto al passato anche per quanto riguarda il momento di effettuazione degli investimenti.
Andiamo quindi a riepilogare :
- per gli investimenti materiali ed immateriali ordinari ( ovvero non Industria 4.0) effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti fino a 2mln di euro per i beni materiali e fine ad un limite di 1mln di euro per i beni immateriali con percentuale che passa al 15% per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali destinati all’organizzazione di lavoro agile; se i predetti investimenti vengono effettuati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 6 % fermo rimanendo gli stessi limiti di investimento
- per gli investimenti in beni materiali nuovi (Industria 4.0 Allegato “A” della Legge 232/2016) effettuati dal 16 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5mln di euro, del 30% per la quota di investimenti superiori a 2,5mln di euro e fino a 10mln di euro, del 10% per la quota di investimenti superiori a 10mln di euro fino alla quota massima di investimenti consentiti ovvero 20mln di euro; per i medesimi investimenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5mln di euro, nella misura del 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5mln di euro e fino a 10mln di euro, del 10% per la quota di investimenti superiori a 10mln di euro e fino a 20mln di euro
L’entità del credito d’imposta dipende dalla tipologia del bene acquisito;
- per gli investimenti in beni immateriali nuovi (Industria 4.0 Allegato “B” della Legge 232/2016) effettuati dal 16 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1mln di euro.
In tutti i suddetti casi le medesime misure si applicano se gli investimenti sono effettuati nei termini lunghi del 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023 per gli investimenti prenotati rispettivamente entro il 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022
Per quanto concerne i limiti temporali di utilizzo del credito d’imposta, dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) emergono delle novità rispetto all’utilizzo del “vecchio credito d’imposta” dal momento che viene previsto l’utilizzo in maniera indistinta in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni ordinari e a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni materiali e immateriali “Industria 4.0”. Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiore a 5mln di euro che effettuato investimenti in beni materiali “ordinari” ( non Industria 4.0) dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è utilizzabile in un'unica quota parte.
Il credito d‘imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione per il pagamento di imposte e contributi mediante modello F24 (compensazione orizzontale).
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Infine la legge di bilancio 2021 ha previsto anche per questa tipologia di investimento il meccanismo per il quale se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione del bene “Industria 4.0”, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è ridotto escludendo dalla originaria base di calcolo il relativo costo.
DOCUMENTAZIONE IDONEA A FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA Per quanto concerne gli aspetti documentali la legge di bilancio 2021 ( legge 178/2020) conferma che, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio , la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Anche in questo caso le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla specifica disposizione agevolativa ( ad esempio “ Beni agevolabili ai sensi dell’art.1, commi 1051-1058, Legge 178 del 30.12.2020”
Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato A e B della Legge 232/2016 ( Industria 4.0”) , le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale oppure un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
Per quanto concerne i citati documenti l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti;
- in caso di acquisizioni di beni a titolo di proprietà, la fattura sprovvista della dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca del beneficio in sede di controllo ;
- in caso di acquisizione di beni tramite contratti di locazione finanziaria, il contratto di leasing e le fatture dei relativi canoni sprovvisti di tale dicitura non sono considerati idonei e determinano , anche in questo caso , la conseguente revoca del beneficio in sede di controllo;
- le modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura consiste , alternativamente, nella apposizione di una scritta indelebile( anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nella integrazione della fattura elettronica;
La regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata a posteriori entro la data in cui sono avviate eventuali attività di controllo.
Stando alle indicazioni dell’Agenzia, è possibile distinguere i seguenti casi, in ragione del formato del documento:
- per i documenti ricevuti in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l’assenza dell’indicazione della norma anzidetta potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”;
- per i documenti ricevuti in formato elettronico, l’acquirente avrà due soluzioni alternative:
1) stampare il documento, annotando sulla copia cartacea, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72;
2) oppure seguendo le indicazioni presenti nelle circolari n. 13/2018 e n. 14/2019, vale a dire “realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare