Credito d’imposta per gli Investimenti Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020)
OBIETTIVI E FINALITÀ Il vecchio credito d’imposta (Legge 160/2019) riguardava gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal periodo 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con estensione fino al 30 giugno 2021 per i cosiddetti investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2020
CREDITO D’IMPOSTA LEGGE 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI Il ”vecchio credito d’imposta “ previsto dalla Legge di bilancio 2020 risultava usufruibile da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni e dal regime fiscale di determinazione del reddito, nonché dai soggetti esercenti arti e professioni
CREDITO D’IMPOSTA LEGGE 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) INVESTIMENTI AGEVOLABILI E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA L’entità del credito d’imposta dipendeva dalla tipologia del bene acquisito;
- la prima misura riguardava la generalità degli investimenti effettuati con riferimento a beni materiali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato (Beni non “Industria 4.0”); per questa tipologia di beni la legge di bilancio prevedeva un credito d’imposta con aliquota del 6% con un tetto massimo di agevolazione di 2mln;
- la seconda misura del credito d’imposta atteneva agli investimenti che , oltre ad avere i requisiti di cui sopra, erano relativi a beni materiali “ Industria 4.0” ovvero quelli di cui all’Allegato” A” alla Legge n.232/2016; per questi il credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 risultava pari al 40% per investimenti fino a 2,5mln di euro, 20% per investimenti tra 2,5 e 10mln di euro, mentre non era previsto alcun credito per investimenti superiori a 10mln;
- la terza misura del credito d’imposta riguardava i beni immateriali “ Industria 4.0” ovvero quelli di cui all’Allegato “ B” alla Legge n.232/2016; per questi il credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2020 era pari al 15% per un tetto massimo di investimento di € 700.000;
Come indicato dall’art.1, comma 185, della Legge 160/2019 risultavano agevolabili gli investimenti nei suddetti beni effettuati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, quelli effettuati entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato il relativo ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione ( il cosiddetto investimento prenotato). Sulla base di quanto chiarito in passato dalla prassi ministeriale per i beni acquisiti in proprietà il momento dell’effettuazione dell’investimento coincide con la data di consegna o spedizione (art 109, commi 1 e 2 TUIR) ovvero , se diversa e successiva , alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Per quanto concerne i beni acquisiti in leasing rilevava la data in cui il bene veniva consegnato o comunque entrava nella disponibilità dell’utilizzatore; per i beni realizzati mediante contratti di appalto l’investimento si considerava realizzato dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero , in caso di stati di avanzamento lavori (SAL) alla data in cui l’opera o la porzione di opera veniva verificata ed accettata dal committente; in quest’ultima ipotesi , pertanto , il credito d’imposta spettava per i SAL liquidati nel periodo agevolato indipendentemente dalla durata complessiva del contratto di appalto
Il credito d‘imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione per il pagamento di imposte e contributi mediante modello F24 (compensazione orizzontale). L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sui nuovi investimenti previsto dalla legge di bilancio 2020 è soggetto ad alcuni limiti temporali in quanto quello relativo ai beni materiali ( sia ordinari che “Industria 4.0”) deve essere utilizzato in 5 quote annuali di pari importo mentre quello relativo ai beni immateriali in 3 quote annuali di pari importo. L’utilizzo delle singole quote decorre, per gli investimenti in beni materiali ordinari dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni mentre per gli investimenti nei beni “ Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
La legge di Bilancio 2020 (legge n.160/2019) ha previsto per questa tipologia di investimento il meccanismo per il quale se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione del bene “Industria 4.0”, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è ridotto escludendo dalla originaria base di calcolo il relativo costo
DOCUMENTAZIONE IDONEA A FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA L’Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre 2020 ha fornito i dovuti chiarimenti in merito alla documentazione necessaria e atta a dimostrare gli investimenti in beni strumentali per usufruire del credito d’imposta.
Infatti i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio , la documentazione idonea a dimostrare :
- l’effettivo sostenimento del costo agevolabile;
- la corretta determinazione dei costi agevolabili.
La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli altri documenti relativi alla acquisizione dei beni agevolati che devono recare la seguente dicitura “ Beni agevolabili ai sensi dell’art.1, commi 184-194, Legge 190 del 27.12.2019”
Per quanto concerne i citati documenti l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti;
- in caso di acquisizioni di beni a titolo di proprietà, la fattura sprovvista della dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca del beneficio in sede di controllo ;
- in caso di acquisizione di beni tramite contratti di locazione finanziaria, il contratto di leasing e le fatture dei relativi canoni sprovvisti di tale dicitura non sono considerati idonei e determinano , anche in questo caso , la conseguente revoca del beneficio in sede di controllo;
- le modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura consiste , alternativamente, nella apposizione di una scritta indelebile( anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nella integrazione della fattura elettronica;
La regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata a posteriori entro la data in cui sono avviate eventuali attività di controllo.
Stando alle indicazioni dell’Agenzia, è possibile distinguere i seguenti casi, in ragione del formato del documento:
- per i documenti ricevuti in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l’assenza dell’indicazione della norma anzidetta potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”;
- per i documenti ricevuti in formato elettronico, l’acquirente avrà due soluzioni alternative:
1) stampare il documento, annotando sulla copia cartacea, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72;
2) oppure seguendo le indicazioni presenti nelle circolari n. 13/2018 e n. 14/2019, vale a dire “realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare