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25/01/2021
Legge di Bilancio 2021 - Novità Fiscali
scritto da: admin

Una sintesi delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178 del 31 dicembre 2020) pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020.
Vi sintetizziamo le principali novità sul Fisco.

Esenzione IRPEF  redditi agrari
Il comma 38 - intervenendo sull’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 - proroga  all’anno d’imposta 2021 l’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.  

IVA agevolata su take away e delivery 
IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.

Imposta registro  terreni agricoli  
Non si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro (di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.

Tassazione dei  ristorni dei soci di  cooperative 
E’ prevista la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale. Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.
 
Riduzione della  tassazione dei  dividendi per gli  enti non  commerciali
I commi da 44 a 47 introducono un abbattimento dell’IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale . Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.  

Riallineamento  avviamento
Il comma 83 estende la possibilità di effettuare il riallineamento contabile/fiscale, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.          

Incentivi  operazioni  aggregazione  aziendale   
I commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data. L’efficacia della trasformazione delle imposte attive differite in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle imposte attive differite oggetto di trasformazione.

Detrazione spese  veterinarie
Il comma 333 eleva da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19%.  

IVA vaccini e  prestazioni  connesse Covid-19           
Viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni di vaccini anti COVID-19 e delle prestazioni connesse, nonchè della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione. Locazioni brevi Cedolare secca al 21% per le locazioni brevi, fino ad un massimo di 4 appartamenti.    

Esenzione 2021  prima rata IMU  turismo           
Viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per gli immobili: - del settore turistico/alberghiero; - della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni; -discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.   

Credito  d’Imposta  locazioni   
Il credito d’imposta locazioni viene esteso alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi soggetti, e per le imprese turistico-ricettive, il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.   

Lotteria scontrini  e cashback            
Viene modificata la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti. I rimborsi attribuiti con il programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.  

Semplificazioni  fiscali   
Per i contribuenti minori si prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.   

Proroga  rideterminazione  terreni e  partecipazioni   
Viene prorogata la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l’aliquota dell’11%. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021.





































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